Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA
Associazione Forense Aprilia – A.F.A

Articolo 1 – Scopi
L’Associazione Forense degli Avvocati di Aprilia con la denominazione A.F.A. con sede in Aprilia e un’associazione senza fini di lucro che opera sull’intero territorio del Comune di Aprilia, aperta all’adesione di avvocati e praticanti che esercitano la professione con continuità ed esclusività nell’ambito del territorio di Aprilia. L’associazione ha sede in Aprilia, presso lo studio del nominando segretario. Fine dell’associazione è quello di individuare ed approfondire, tramite l’esperienza professionale, le tematiche culturali che si evidenziano nel rapporto con la città, promuovendo le necessarie iniziative. L’Associazione si propone:
a) di promuovere la rappresentanza associativa tra gli avvocati e praticanti che esercitano la professione, con continuità o prevalentemente nell’ambito del territorio del Comune di Aprilia
b) di promuovere, divulgare la natura, la ragion d’essere ed il fine della professione forense, nonché favorire e divulgare la conoscenza del diritto attraverso gli opportuni strumenti (convegni, incontri, meeting ecc.),
c) di incoraggiare, in una prospettiva multi disciplinare, il confronto e la collaborazione con altre figure professionali che si occupino delle problematiche che riguardano il territorio.
d) di favorire, soprattutto tra le giovani generazioni di avvocati, l’acquisizione di una competenza adeguata alla complessità dei problemi della professione contribuendo di conseguenza al pieno rispetto dei diritti di ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario, anche attraverso corsi di formazione ed aggiornamento.
Essa pertanto, svolgerà ogni attività, di carattere culturale, didattico ed editoriale, per promuovere l’attività professionale dell’avvocato nell’ambito del diritto attraverso le varie specializzazioni. L’associazione promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e-o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 2 – Associati
Potranno divenire membri dell’associazione tutti gli avvocati e praticanti, regolarmente iscritti all’ordine di appartenenza, che esercitano la professione con continuità e con prevalenza nell’ambito del territorio del Comune di Aprilia.
Per aderire in qualità di membri, sarà necessario avanzare domanda al Consiglio Direttivo.
I1 Consiglio Direttivo delibera in merito alla sua accettazione o meno entro 15 giorni dalla sua ricezione. All’accettazione della richiesta di iscrizione, il socio dovrà versare la quota, nella misura stabilita per l’anno in corso dal Consiglio Direttivo.
In caso di mancata accettazione della domanda a socio, il Consiglio Direttivo e tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.
L’adesione può essere revocata, in qualsiasi momento per motivi deontologici dall’Assemblea generale dei soci, pur restando l’obbligo di concorrere alle spese sostenute fino alla data della revoca; eventuali dimissioni o recessi dovranno essere comunicate al Presidente con lettera raccomandata RR.. Gli aderenti assumono l’obbligo di concorrere alle spese ordinarie per il funzionamento dell’Associazione ed a quelle straordinarie che si rendessero necessarie sulla base dei bilanci preventivi e consuntivi approvati dall’Assemblea.
La decadenza della qualità di associato comporta la decadenza anche dalla Associazione. I1 recapito postale dell’Associazione coincide con lo studio professionale del Segretario di tempo in tempo in carica, salvo che il Consiglio Direttivo non deliberi diversamente.
La quota associativa viene di anno in anno determinata.
Partecipano all’assemblea dei soci tutti gli associati iscritti ed in regola con il versamento del contributo associativo.

Articolo 3 – Organi dell’associazione
Sono organi dell’Associazione:
A) l’Assemblea Generale dei Soci;
B) il Presidente dell’associazione,
C) Consiglio Direttivo;
D) il Segretario
E) il Tesoriere.

Articolo 4 – Assemblea dei soci e sue competenze
Partecipano all’Assemblea dei soci tutti gli associati iscritti ed in regola con il versamento del contributo associativo.
L’Assemblea decide in ordine a:
A) Bilanci, consuntivo e preventivo;
B) Elezione del Presidente, Consiglio Direttivo,
C) Linee programmatiche dell’Associazione sulla base degli scopi prefissi;
D) Modifica dello statuto.
L’Assemblea generale dei soci e convocata dal Presidente almeno due volte l’anno. ma può essere altresì richiesta da parte di almeno un terzo degli associati con domanda scritta indirizzata al Presidente che dovrà provvedere alla convocazione entro dieci giorni.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, e validamente costituita in prima convocazione, quando siano intervenuti più della meta dei soci iscritti, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei soci iscritti in prima convocazione o degli intervenuti in seconda convocazione, con voto palese.
Ogni partecipante all’Assemblea generale dei soci ha diritto ad un voto e puo ricevere la delega da parte di un solo associato.
Quando l’Assemblea si esprime in ordine alle modifiche dello statuto delibera con le maggioranze previste dall’art. 21, comma I, del codice civile.
L’Assemblea generale, ordinaria e straordinaria, viene convocata dal Presidente ameno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’ avviso di convocazione deve essere spedito al domicilio di tutti gli associati con lettera raccomandata a/r, e-mail, fax o altro mezzo equivalente, purché vi sia la certezza dell’avvenuta ricezione. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a cinque giorni. L’Assemblea generale dei soci e presieduta dal Presidente e, impedimento, dal Segretario.

Articolo 5- Presidente e sue competenze
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, viene nominato, con voto a scrutinio segreto, tra gli associati che si candidano per tale incarico, resta in carica per due anni. Ha il compito di convocare l’assemblea, mettere in esecuzione le direttive e le delibere dell’assemblea dei soci del Consiglio direttivo nomina il segretario ed il tesoriere tra gli associati.

Articolo 6 – Consiglio Direttivo e sue competenze
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea generale dei soci, a scrutinio segreto, ed e composto da otto membri, oltre al Presidente che lo presiede. Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di otto preferenze.
II Consiglio Direttivo, che resta in carica per due anni, viene convocato a Presidente con frequenza almeno trimestrale.
II Consiglio Direttivo è munito di poteri esecutivi ed organizzativi dell’associazione, poteri inerenti all’attuazione delle delibere assembleari, alla iscrizione e/o esclusioni dei soci, nonché tutte le altre competenze non delegate espressamente ad altri.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio, preventivo e consuntivo, che viene approvato dall’Assemblea generale dei soci, appositamente convocata nel gennaio di ogni anno dal Presidente.

Articolo 7 – Diritti e obblighi dei soci
I membri dell’Associazione in regola con la quota di iscrizione godono dell’elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche; essi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal Consiglio direttivo, che per l’anno in corso viene stabilito dall’Assemblea in euro 50,00 (cinquanta/OO).
La qualità di associato viene meno:
1.    per perdita dei requisiti richiesti per partecipare all’associazione
2.    per aver commesso atti in contrasto con le finalità ed il buon nome della associazione;
3.    per accertate gravi inadempienze o sostanziali mutamenti nell’attività dell’associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell’associazione;
4.    per morosità protratta per oltre un esercizio nel versamento della quota
5.    per recesso, da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno sociale;
6.    per la perdita dei requisiti personali in base ai quali e stata deliberata l’ammissione.
La perdita della qualità di associato e deliberata, previa audizione dell’interessato, dall’Assemblea. Il socio escluso non ha diritto alla delle quote associative versate.

Articolo 8 – Patrimonio
II patrimonio dell’Associazione e costituito dai contributi dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati e donazioni di gestione del patrimonio e curata dal Consiglio direttivo. I contributi vengono riscossi dalla Associazione entro trentuno marzo di ogni anno, salve nuove iscrizioni.

Articolo 9 – Bilancio
L’Assemblea degli associati approva il rendiconto dell’anno precedente ed il preventivo dell’anno in corso, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto ed il preventivo devono rimanere depositati press la sede dell’Associazione, per almeno i 15 giorni precedenti all’assemblea generale dei soci.

Articolo 10 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata e il suo scioglimento pub essere deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo in favore di associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Articolo 11 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni di legge in materia.

Articolo 12 – Disposizioni Transitorie
Lo Statuto dell’Associazione, entra in vigore al momento stesso della sua approvazione da parte dell’Assemblea.